E’ costituita l’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro denominata Volley Club Cesena – Associazione sportiva dilettantistica” in sigla “Volley Club Cesena A.S.D.”

L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura,

nonché di democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive ed ha per scopo:

  • di praticare e propagandare l’attività sportiva della pallavolo e del Beach Volley, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l’egida e con l’autorizzazione della FIPAV indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della Pallavolosvolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport pallavolo;
  • l’acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;
  • l’organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale all’attività sportiva dilettantistica della Federazione o Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi, nonché l’attuazione di attività, anche ricreativa, correlate allo scopo sociale;
  • operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie

L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo o affine al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso l’Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi e della legislazione vigente.

L’associazione è affiliata alla FIPAV. Con l’affiliazione, l’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIPAV e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIPAV stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associazione potrà istituire al proprio interno Sezioni Sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.

La durata dell’Associazione è indeterminata.

  • Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di
  • Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci
  • Per il conseguimento dei propri fini, l’associazione dispone delle seguenti risorse:
  1. versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da tutti i soci che successivamente vi aderiscono con quote associative annuali e/o integrative;
  2. dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
  3. degli introiti realizzati con l’organizzazione di manifestazioni culturali e/o sportive o di intrattenimento in genere;
  4. dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

L’associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale.

  • Il Consiglio   Direttivo   stabilisce   annualmente   la   quota   sociale         da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire allo stesso oppure in quote mensili, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall’associazione in conformità con i fini istituzionali a copertura dei costi sostenuti dalla
  • L’adesione all’associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente; E’ comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli
  • I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in

nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell’associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.

  • Le quote associative non sono rivalutabili nè sono trasmissibili a terzi .
  • I Soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo decaduti dalla Associazione con la cancellazione del socio inadempiente dal libro

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  1. Ordinari;
  2. Onorari;
  3. Sostenitori;
  4. Atleti ,Tecnici, collaboratori gestionali-amministrativi.

 

Sono ammessi soci minorenni per i quali sottoscriveranno la domanda di adesione l’esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.

 

Sono Associati Ordinari, (Persone fisiche o Enti) che pagano la quota associativa annuale eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati Onorari (Persone fisiche o Enti), sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’Associazione o per particolari meriti sportivi.

Sono Associati Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all’attività sportiva svolta dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell’Associazione.

Sono Associati Atleti, coloro che svolgono attività sportiva per l’Associazione. Questa categoria di  soci  è esentata dal pagamento della quota associativa per l’iscrizione annuale ma dovrà versare la quota associativa integrativa a copertura delle spese sostenute dalla Associazione per la partecipazione a gare, tornei, campionati, attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport pallavolo e la fruizione delle strutture ed attrezzature idonee alla pratica della pallavolo.

Sono Associati Tecnici, coloro che per conto dell’Associazione svolgono l’attività di istruttore o allenatore nell’ambito delle specialità sportive praticate nell’Associazione stessa e sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

Sono Associati Gestionali-Amministrativi coloro che per conto dell’Associazione svolgono l’attività di promozione, gestione, formazione, insegnamento, organizzazione, amministrativo-gestionale e sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

La divisione in categorie dei soci è puramente organizzativa ed interna, non essendoci disparità di trattamento tra soci di diverse denominazione.

  • soci che fanno parte del Consiglio Direttivo sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale, qualora

Tramite delibera del Consiglio Direttivo o del Consiglio Ristretto qualora eletto dal Consiglio Direttivo medesimogli associati o categorie di associati, possono essere esonerati in tutto o in parte al pagamento della quota sociale annuale o quota sociale integrativa richiesta per specifiche attività sociali o sportive.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell’associazione.

Chi intende aderire all’associazione deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo. In assenza di un provvedimento di diniego espresso negli otto giorni dalla domanda, il socio è accettato. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne il motivo. L’accettazione si formalizzerà con l’iscrizione nel libro dei soci della Associazione firmata a margine dal Presidente.

Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere quale socio dell’associazione stessa: il recesso ha efficacia immediata.

  1. Gli aspiranti soci debbono altresì essere in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità.
  2. Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna:
  3. ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;
  4. a partecipare all’attività ed alle manifestazioni sociali;
  5. a contribuire alle necessità economiche sociali;
  6. a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito dell’associazione

 

  1. di accettare incondizionatamente il codice etico approvato dal consiglio direttivo e portato a conoscenza dei soci tramite consegna diretta ed apposizione nel sito web della associazione;
  2. In presenza di gravi motivi,quale ad esempio non esaustivo, l’inosservanza del codice etico della associazione o l’inattività quale socio, chiunque partecipi all’associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l’esclusione sia deliberata. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragione dell’esclusione potrà adire al collegio arbitrale così come previsto all’ art.13 del presente statuto.
  • Soci cessano automaticamente di appartenere all’Associazione in caso di mancato rinnovo della adesione o per morosità protrattasi per oltre 15 giorni dalla scadenza del versamento richiesto delle quota annuale o quota integrativa.

 

Sono organi dell’associazione:

  1. L’assemblea dei soci;
  2. Il Presidente;
  3. Il Consiglio Direttivo;

L’Assemblea dei soci potrà essere Straordinaria o Ordinaria.

  • L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno in occasione della sua
  • L’assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci effettivi.
  • L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 ottobre per l’approvazione del bilancio Essa inoltre:

 

  1. provvede alla elezione del Presidente, dei consiglieri e del collegio dei Revisori dei Conti qualora
  2. Delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell’attività associativa;
  3. Delibera sulle modifiche al presente statuto;
  4. Delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
  5. Delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;
  • L’assemblea e’ indetta dal Consiglio Direttivo ed e’ convocata dal Presidente o dal vice-presidente qualora non disponibile o
  • L’assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci, oppure dal collegio dei revisori, qualora
  • La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale oppure tramite avviso nel sito web della Associazione, almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo di svolgimento e dell’ordine del
  • Tutti i soci maggiorenni hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all’assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.
  • L’assemblea e’ valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci maggiorenni presenti. Le deliberazioni dell’assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberare la modifica dello statuto e/o lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci ed in caso di seconda convocazione, dei 2/3 dei soci presenti. Per le elezioni delle cariche sociali e’ necessaria la maggioranza relativa dei soci in prima convocazione e dei soci presenti in seconda convocazione. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. In caso di parità assoluta di voti anche a seguito del ballottaggio, risulterà eletto il candidato più anziano d’età. Le deliberazioni dell’assemblea, raccolte nell’apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell’associazione a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
  • Il Consiglio Direttivo stabilirà le norme per la presentazione della candidature alle cariche sociali. In mancanza sarà il Presidente della Assemblea riunita per il rinnovo delle cariche a stabilire le modalità di presentazione delle
  • Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in possesso dei requisiti previsti dallo
  • E’ eleggibile, dalla Assemblea dei soci, per la durata di due anni, un Presidente Onorario della Associazione , che non ha ruolo nel Consiglio Avrà funzioni di rappresentanza non operativa della Associazione senza responsabilità gestionali e di firma.

 

  • L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente che verrà assistito da un Segretario da lui
  • Le votazioni dell’assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto
  • Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in
  • Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, relativamente all’ordinaria amministrazione dell’Associazione qualora non delegata; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del consiglio direttivo salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo o del Consiglio Ristretto, qualora nomito, nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei
  • Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo o il Consiglio Ristretto, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità;
  • Il Presidente o Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l’approvazione al consiglio direttivo, e dell’assemblea ,corredandolo di idonee
  • Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di inerzia all’esercizio delle proprie

ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

  • L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, con le funzioni meglio sopra descritte, un Vice Presidente e da massimo altri tredici Consiglieri. I componenti rimangono in carica per due anni e sono
  • Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l’associazione, delibera sulle domande di ammissione o recesso dei soci, delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del presidente, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo qualora non nominato dalla Assemblea dei soci in fase di elezione, amministra il patrimonio sociale , approva le bozze dei bilanci da presentare per l’approvazione definitiva alla Assemblea dei soci, stabilisce le quote sociali, eventuali esenzioni e le quote sociali integrative a copertura dei costi relativi a specifiche attività, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi e delegare propri poteri a consiglieri e soci per il perseguimento dei fini Ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso eccezionale o di urgenza. Può nominare nel suo seno un Consiglio Ristretto, di massimo 7 persone, al quale affidare con apposita delibera, la delega, in tutto o in parte , dei propri poteri. In ogni caso, il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.
  • Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, dal vice presidente in sua assenza o inattività, almeno una volta all’anno, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti;
  • Per la validità delle riunioni e’ richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del
  • Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare; Il consigliere cosi’ nominato rimane in carica sino alla prossima assemblea dei
  • Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell’assemblea. Quest’ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei successivi 30 giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice
  • Il Consiglio Direttivo o il Consiglio Ristretto, qualora istituito, potrà nominare consiglieri delegati o soci, con specifica delega o incarico tecnico,sportivo,gestionale amministrativo, che potranno essere retribuiti ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 così come integrato dal D.Lgs. 344/2003. Ad essi potrà essere accordato anche il rimborso delle spese , una indennità chilometrica ed una eventuale indennità di trasferta nei limiti della legge fiscale vigente, per ragioni dell’ufficio o dell’incarico ricoperto.

Le retribuzioni per le attività di cui sopra dovranno essere corrisposte nei limiti dell’art. 10, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 affermante che ‘si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè‚ alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci,

 

associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico; b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche’.

  • In caso di tre assenze alle riunioni del Consiglio direttivo del Consigliere non giustificate nel corso dell’anno sociale o di cinque assenze, sia giustificate che non giustificate,si ha la decadenza dall’incarico con delibera di Consiglio

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora istituito, dovrà vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell’Associazione, sulla rispondenza del rendiconto alle risultanze e dei libri e delle scritture contabili ed alle disposizioni di legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti e’ composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale anche fra i non associati e si riunirà almeno una volta all’anno.

Essi durano in carica due anni.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’associazione tiene il libro dei Verbali dell’Assemblea dei Soci e il libro Soci.

  • L’esercizio sociale si apre il 01 Luglio e si chiude con il 30 giugno di ogni
  • Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo
  • Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Direttivo e’ convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’anno precedente da sottoporre entro il 30 ottobre all’approvazione dell’assemblea dei
  • Il bilancio consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione con il metodo contabile “per competenza” di annualità Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli
  • Nello stesso termine il bilancio rimane a disposizione del collegio dei revisori, qualora istituto, per il relativo
  • All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per
  • L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l’attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente
  • Gli avanzi di gestione degli anni precedenti potranno essere utilizzati a copertura dei disavanzi, fino alla estinzione del patrimonio netto;

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge. ART.13 – SANZIONI DISCIPLINARI.

A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l’associazione, che diffondano notizie e apprezzamenti negativi attinenti ai programmi ed alla organizzazione , che compiano, in qualsiasi modo, atti o dichiarazioni in pregiudizio della attività della stessa e/o con a una condotta non conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine oppure difformi al codice Etico approvato, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

  • l’ammonizione;
  • la sospensione;
  • la

Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo.

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale, valgono se applicabili, le norme in materia contenute nel libro I , e nel libro V del Codice Civile.